Comunicazione PEC

Adempimenti in materia di Posta Elettronica Certificata ( PEC)

Si comunica a tutti gli iscritti che sulla Gazzetta Ufficiale del 28/01/2009 supplemento ordinario n. 14/L è stata pubblicata la Legge 28 gennaio 2009 sulla " Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti- crisi il quadro strategico nazionale".
Di particolare rilevanza per i professionisti è quanto riportato dal comma 7 di seguito riportato:

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini e collegi il proprio indirizzodi posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Per maggiori informazioni sulla PEC rimandiamo alla sezione Posta Elettronica Certificata ( PEC) del sito CNIPA all'indirizzo
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Posta_Elettronica_Certificata__(PEC)/
il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

Se siete libero professionisti, potete rivolgervi all'ENPAPI per l'attivazione di una casella PEC gratuita (sito internet: http://enpapionline.it) .
Una volta ottenuta la casella , vi invitiamo a comunicarla in forma scritta utilizzando il modulo in allegato, alla segreteria dell'Ordine oppure via fax allo 0341/ 351357.

Il possesso di una CEC- Pac da parte di un professionista è sufficiente al fine di rispettare l'obbligo di dotarsi di una casella PEC introdotto per società, professionisti e pubbliche amministrazioni dal Decreto Legge 185/ 08, convertito nella Legge n. 2 del 28/ 01/ 2009, n.68 recante il Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell' articolo 27 della  L. 16 gennaio 2003, n. 3? 

In via preliminare si ritiene utile esplicitare le differenze tra la PEC e la CEC- PAC.
La posta elettronica certificata è ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.
La PEC è in grado di fornire certezza sulla identità del mittente e del destinatario, sul l'ora di inviò e di consegna e sul' integrità del messaggio inviato. La PEC può esse chiusa ( ovvero inviare e ricevere solo a a o da indirizzi PEC) o aperta ( inviare e ricevere a o da altre PEC o altre poste elettroniche ordinarie, CEC- PAC).
Il Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge n.2 del 28 gennaio 2009, agli artt. 16 e 16 bis, ha introdotto l'obbligo per i professionisti di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ai rispettivi ordini e collegi professionali, che hanno l'onere di rendere disponibile la consultazione telematica di tali indirizzi, alle sole pubbliche amministrazioni.
In via generale anche la CEC-PAC posta elettronica certificata tra la pubblica amministrazione e il cittadino è una modalità di posta elettronica che garantisce non solo la provenienza certa, ma anche la data e ora di trasmissione opponibili a terzi, assieme ad una incontrovertibile prova di avvenuta trasmissione e avvenuta ricezione del messaggio.
La differenza sostanziale tra la PEC e la CEC - PAC è che quest'ultima , gratuita per il cittadino, permette di comunicare esclusivamente con la pubblica amministrazione. Quindi al di fuori di questo canale di comunicazione chiuso tra PA e Cittadino non è possibile alcuna comunicazione.
Non sono quindi possibili, per esempio, comunicazioni tra cittadini entrambi forniti di CEC- PAC , tra cittadini con CEC-PAC e professionisti con PEC. Le condizioni di utilizzo della CEC-PAC specificano che " la casella PEC al cittadino consente l'invio / ricezione esclusivamente di messaggi di posta elettronica certificata per/ da indirizzi PEC della Pubblica Amministrazione, ossia non è possibile inviare/ riceve messaggi ad/ da indirizzi di posta elettronica certificata che non siano quelli della Pubblica Amministrazione e ad /da altri indirizzi di posta elettronica ordinaria". L 'attivazione della CEC - PAC equivale, per quanto disposto all'art. 3 comma 4 del DPCM 6.5.2009 , al l'elezione del domicilio, da parte del cittadino, valido ad ogni effetto per i rapporti con le pubbliche amministrazioni; testualmente la disposizione recita che "... Rappresenta la esplicita accettazione dell'invito, tramite PEC , da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano".

Pertanto l'Ordine accetterà l'indirizzo CEC- Pac non come Pec ma come semplice mail.
Per qualsiasi informazione o dubbio in merito alla PEC, non esitare a contattare telefonicamente o tramite mail la nostra segreteria.

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